… chiarimenti in merito alla procedura per ottenere la detrazione del 65% …
In risposta alle numerose richieste di chiarimenti in merito alla corretta procedura da seguire per accedere all’attuale detrazione fiscale del 65% (Risparmio energetico), l’obiettivo di questo articolo è proprio quello di chiarire la corretta procedura per ottenere l’incentivo, che ricordiamo trattasi di una detrazione fiscale dall’Irpef in 10 anni.
Innanzitutto l’immobile, nel quale verrà installata la Pompa di Calore, che da ora in poi chiameremo per semplicità PdC, dovrà essere accatastato (o con richiesta di accatastamento in corso), in regola con i pagamenti dei contributi e dotato già di impianto di riscaldamento.
L’installazione della nuova PdC dovrà risultare come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come una nuova installazione! Da un punto di vista di efficienza energetica, la macchina che andremo ad installare dovrà avere un COP (efficienza in caldo) o un EER (Efficienza in freddo) superiori ai valori minimi contenuti nell’ Allegato I al DM 06.08.09 (e successive modifiche). In linea di massima tutte le aziende hanno aggiornato i loro prodotti per rispettare i parametri di cui vi ho accennato, certificando tale prestazione.
Per macchine con Inverter sono previsti limiti minimi di efficienza meno restrittivi.
Sotto i 100 kW non serve neppure l’asseverazione del tecnico abilitato ma è sufficiente la certificazione del produttore. In certi casi particolari, l’asseverazione può essere sostituita anche da una dichiarazione del direttore dei lavori, quando esiste un progetto sulla base del quale è possibile redigere una conformità, oppure può essere esplicitata nella relazione energetica (che tutti forse conoscerete meglio come Legge 10/91, che va depositata presso le amministrazioni competenti).
E’ possibile usufruire della detrazione fiscale anche per le PdCad uso sanitario, in caso di sostituzione di uno scaldabagno tradizionale. In questo caso, nella documentazione allegata alla pratica dovrà risultare chiaramente che il valore di COP della macchina risulti superiore a 2,6 8misurato secondo norma EN 16147, come disposto al punto 3c dell’allegato 2 del D.Lgs. 28/2011.
Molto importante, l’utente finale dovrà conservare:
-tutte le fatture;
-le ricevute dei bonifici bancari o postali (dove sia indicata chiaramente nella causale il riferimento alla Legge Finanziaria 2007, numero della fattura, data, dati del richiedente della detrazione fiscale e beneficiario del bonifico);
-la ricevuta dell’invio effettuato ad ENEA (codice CPID) o la ricevuta della raccomandata postale, che rappresenta la garanzia che la documentazione è stata inoltrata;
-le schede tecniche del prodotto;
-il documento originale degli allegati inviati all’ENEA (Allegato E), firmati dal tecnico o dal cliente.
Nel solo caso in cui i lavori dovessero proseguire oltre il periodo di imposta ci sarà da fare una semplice comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo inoltre, che ad oggi, la detrazione fiscale del 65% passerà al 50% dai 1° gennaio 2015.
Per eventuali chiarimenti o domande specifiche relative all’argomento affrontato, fate riferimento al Forum Tecnico di Professional Team al quale si può accedere direttamente da questo link: http://www.professionalteam.biz/forum-idraulica.php .
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