Dopo un’attesa apparsa infinita, lunghi silenzi, rinvii ed indiscrezioni, finalmente, lo scorso 5 agosto 2025 in Conferenza Unificata il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha finalmente adottato il decreto che introduce il Conto Termico 3.0, la nuova disciplina per incentivare interventi volti all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Certo, questo non vuol dire che il nuovo strumento sia già attivo, poiché mancano ancora alcuni passaggi fondamentali...
Primo fra tutti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che deve ancora avvenire ed i cui tempi non possono essere del tutto certi). Poi ci saranno i tempi tecnici per l’adeguamento normativo e tecnico dei sistemi (plausibilmente 90 giorni) e solo allora potremo dire che il CONTO TERMICO 3.0 sia veramente entrato in vigore. Ma se il traguardo è ancora lontano, almeno in lontananza si intravede l’arrivo.
Ma quali sono le novità che rendono tanto attesa la nuova versione di questo incentivo? Vediamole con ordine.
Il Conto Termico, da sempre, prevede incentivi a fondo perduto per due tipologie di interventi:
• miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (riservati alle Pubbliche Amministrazioni);
• produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (aperti anche a privati e imprese).
Si tratta di un’agevolazione senza scadenza, alternativa alle detrazioni fiscali, che può essere richiesta per progetti di riqualificazione energetica riguardanti abitazioni, immobili destinati ad attività produttive e strutture pubbliche. Il decreto Mase distingue tra interventi di piccole dimensioni volti all’efficienza energetica negli edifici (Titolo II) e interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III).
Possono accedere agli incentivi previsti dal decreto:
a) le pubbliche amministrazioni, a cui, prima novità, sono equiparati anche gli enti del terzo settore;
b) i soggetti privati, compresi gli edifici non abitativi (altra novità), ma soltanto se gli interventi riguardano edifici destinati ad attività del settore terziario, come definito all’articolo 2, lettera b), del decreto.
Vengono inoltre ampliati gli interventi che possono usufruire dell’incentivo, che diventano:
- Efficienza energetica (Titolo II)
• Isolamento termico (pareti, coperture, pavimenti).
• Sostituzione di infissi e finestre.
• Installazione di schermature solari.
• Trasformazione in edifici a energia quasi zero (nZEB).
• Sostituzione impianti di illuminazione con sistemi efficienti.
• Sistemi di building automation.
• Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (solo abbinate a pompe di calore).
• Fotovoltaico con sistemi di accumulo (sempre abbinato a pompe di calore). - Produzione di energia termica da FER (Titolo III)
• Sostituzione caldaie con pompe di calore (aria, acqua, geotermia).
• Sistemi ibridi factory made o bivalenti.
• Caldaie a biomassa ad alta efficienza (con limiti di emissioni).
• Solare termico (anche solar cooling).
• Scaldacqua a pompa di calore.
• Allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.
• Microcogenerazione alimentata da FER.
Gli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0 possono coprire una parte consistente delle spese sostenute per gli interventi: il massimale è il 65% dei costi ammissibili, mentre per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli edifici pubblici è possibile ottenere un contributo che copre anche il 100% della spesa (ulteriore novità). Il sostegno economico non viene erogato in un’unica soluzione, ma in forma di rate annuali costanti, la cui durata dipende dal tipo di intervento realizzato. Ad esempio, per lavori di dimensioni ridotte – come una pompa di calore con potenza inferiore a 35 kW o un impianto solare termico fino a 50 metri quadrati – il contributo viene riconosciuto in due anni. Al contrario, per opere più importanti, come l’isolamento termico degli edifici o la sostituzione degli impianti di illuminazione, l’incentivo si distribuisce su un periodo di cinque anni.
In questo modo il meccanismo si adatta sia a chi sceglie interventi semplici e veloci, sia a chi affronta progetti di riqualificazione più complessi, garantendo comunque un ritorno economico certo e programmato.
Terminiamo rispondendo alla domanda forse più importante: come si ottengono i contributi previsti dal Conto Termico?
Per vedersi riconosciuti gli importi è necessario seguire una procedura ben definita, che nella sostanza, non varia da quella già prevista: richiesta ed invio della documentazione tramite la piattaforma Portaltermico gestita dal GSE entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o, in alternativa ma solo per le Pubbliche Amministrazioni, è possibile procedere con una richiesta anticipata e la prenotazione dell'incentivo (questo per permettere alle amministrazioni di rispettare le tempistiche ed i vincoli di bilancio).
Seppur la procedura rimanga la stessa, per alcuni interventi più semplici, che utilizzano apparecchi le cui prestazioni sono già state registrate dal relativo produttore sul portale, la richiesta al GSE risulta molto snella e facilmente accessibile, potenzialmente anche direttamente all'utente finale.