SCARICO A PARETE: LA NORMATIVA AGGIORNATA AL 2022

Scarico a parete: si può o non si può? Si tratta di un quesito frequentissimo tra gli installatori che, soprattutto in alcune zone, trovano in questa pratica l’unica soluzione tecnica attuabile per la sostituzione delle vecchie caldaie. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza in proposito.


Prima di tutto, dando uno sguardo alle norme tecniche specifiche (UNI 7129, UNI 11528), leggiamo che lo scarico a parete è consentito per gli impianti con potenzialità inferiore ai 70 kW. Condizione necessaria per eseguire questo tipo di installazione è però quella di rispettare specifiche distanze da finestre, porte e balconi, presenti sulla facciata stessa o su altre adiacenti a quest’ultima.
Se però questa pratica viene ammessa dalle normative tecniche, che si preoccupano esclusivamente della sicurezza e della funzionalità dell’impianto, trovano un netto e deciso ostacolo nelle leggi nazionali e regionali, che, analizzando anche il problema ambientale, limitano a pochi casi le possibilità di eseguire questo tipo di installazione. Inutile dire che una legge dello Stato prevale sulle indicazioni delle normative tecniche.


Analizziamo quindi nel dettaglio la questione.


Il riferimento è il DPR 412/93 e s.m.i.(l’ultima modifica alla norma è del 2022), il quale stabilisce che tutti gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, compresi quelli asserviti alle villette unifamiliari, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.


Esistono comunque alcune eccezioni, ribadite all’interno dell’art. 5, al comma 9:

- Nel caso si proceda alla semplice sostituzione di una caldaia individuale che abbia già lo scarico in parete o in canna fumaria ramificata. In questo caso è necessario installare un generatore di calore che sia di tipo stagno ed abbia un rendimento utile maggiore o uguale a 90+2log(Pn) dove log(Pn) è il logaritmo in base 10 della Potenza utile nominale del generatore di calore;
- Nel caso di impianti ubicati in edifici per i quali esistano norme di tutela adottate a livello nazionale, regionale o comunale o nel caso di un impianto in cui il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica di portare lo sbocco dei prodotti della combustione sopra il colmo del tetto. In questi casi è necessario installare una caldaia a condensazione che appartenga alla classe 5 di emissione di ossidi di azoto (NOx);
- Nel caso di ristrutturazione di impianti individuali, posti in edifici plurifamiliari dove non esistano già condotti fumari (fino al colmo del tetto) adatti o adattabili allo scarico di una caldaia a condensazione. In questo caso è possibile installare la caldaia a condensazione con scarico a parete, a patto che appartenga alla classe 5 di emissione di ossidi di azoto (NOx);
- Nel caso si installino pompe di calore a gas o generatori di tipo ibrido compatto (che racchiudono cioè in un unico involucro un generatore di calore a combustione ed un sistema di condizionamento estate/inverno funzionante a pompa di calore). In questo caso il generatore di calore dovrà essere a condensazione ed appartenere alla classe 5 di emissione di Nox. Il “rendimento” della pompa di calore invece, dovrà essere superiore a 90+3log(Pn), dove log(Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.

Il decreto impone a tutti i comuni di uniformarsi alla suddetta norma, quindi questa regolamentazione è uniforme su tutto il territorio nazionale.


Se parliamo invece di impianti a biomassa, sem pre più comuni negli ultimi anni, la situazione invece risulta decisamente differente.
In assenza di indicazioni legislative specifiche, per questi impianti vale quanto indicato nella norma tecnica di riferimento, ovvero la UNI 10683: 2012.

Al punto 6.5.1 questa infatti afferma:
“Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto: E’ vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a cielo libero”.