CHE ABILITAZIONE SERVE? IL MISE RISPONDE...

Le abilitazioni di cui al DM 37/08, necessarie per poter procedere all’installazione ed alla manutenzione straordinaria degli impianti, sono ampiamente conosciute da tutti i tecnici del settore: la lettera A abilita alle attività sugli impianti elettrici, la C agli impianti di riscaldamento, la D agli impianti idraulici, la E agli impianti gas, ecc…

Se però, nella maggioranza dei casi, è facile individuare la tipologia di impianto su cui si sta lavorando, in talune situazioni questa identificazione non è così semplice, vuoi perché ci si trova di fronte ad una commistione di attività, vuoi perché l’ambito dove queste vengono eseguite è inusuale. Per questo motivo, il MISE ha, qualche tempo fa, pubblicato un documento di chiarimento, dove ha raccolto i suoi pareri in merito alle situazioni più particolari su cui è stato interpellato. Vediamo insieme quelli più significativi per il nostro settore.

 

Attività di costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo

Secondo il Mi.S.E. , trattandosi di “attività sugli impianti” (intesi come macchinari atti alla refrigerazione) e non di “attività di installazione impianti (di refrigerazione)”, non sussisterebbero i presupposti per poterla considerare rientrante nel campo di applicazione del d.m. 37/2008.
Tuttavia, con successivo parere, è stato ritenuto opportuno chiarire meglio il concetto sopraesposto, anche al fine di evitare erronee interpretazioni.

Se l’attività oggetto di analisi si riferisce alle operazioni che precedono l’installazione degli impianti in discorso, ovverosia la costruzione delle celle/banchi frigo (cioè la fase produttiva dei medesimi) e gli eventuali interventi manutentivi o di riparazione attivati sugli stessi, sempreché comunque inerenti il processo produttivo e non afferenti cioè a gli impianti già installati presso terzi dall’impresa installatrice, la stessa non deve considerarsi rientrante nel d.m. 37/2008.
Al contrario, qualora le operazioni poste in essere si riferissero all’attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione presso edifici civili e non, le stesse debbano considerarsi pienamente rientranti nel campo di applicazione del d.m. 37/2008. Ne consegue che la relativa attività possa essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate ai sensi del dm 37/2008 (lettera c).

 

Installazione di caminetti e stufe

Il Mi.S.E. ha definito come “impianto termico per riscaldamento“ il complesso di prodotti formati generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi (ove generati), un sistema di aerazione e ventilazione ed eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore e ha chiarito che - indipendentemente dalle sue potenzialità – l’installazione di caminetti e stufe rientra nel campo di applicazione del D.m. 37/2008, lettera C (così come rientrava nel campo di applicazione della legge 46/90, rispetto alla quale con il d.m. 37/2008 è stato solamente più puntualmente definito).

 

Pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria del camino

Il Mi.S.E. ha specificato che l’attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nell’ambito di applicazione del d.m. 37/2008 e può dunque essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.
Ha richiamato in proposito quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1 del d.m. 37/2008 che prevede - in generale - che "Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3" (in materia di manutenzione ordinaria degli impianti l’art.10 ha stabilito, al contrario, che l’attività stessa non comporta l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo quanto stabilito in materia di manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato, per i quali si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162 e le altre disposizioni specifiche.

 

Impianti connessi a piscine

Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito che questi impianti debbono necessariamente rientrare nel campo di applicazione del decreto solo nel caso in cui gli stessi siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e relativa collocazione (interna agli edifici o nelle relative pertinenze). Qualora vengano rispettati tali presupposti, l’impresa installatrice di siffatti impianti deve necessariamente essere abilitata ai sensi del d.m. 37/2008.
Ad avvalorare tale tesi è che la disposizione normativa di cui all’art.1, comma 2, punto d ( impianti idrici e sanitari “di qualsiasi natura o specie”) non prevede alcuna distinzione tra gli impianti idrici e sanitari di tipo “classico/tradizionale” rispetto a quelli riguardanti il “trattamento delle acque da piscina (con filtri, pompe, eccetera)”.

 

Opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense

È stato chiesto al Mi.S.E. se un soggetto, titolare di un’impresa artigiana che svolge attività non attinente l’ambito di applicazione del d.m. 37/08, possa ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all’art.4 dello stesso decreto, ai fini dello svolgimento dell’attività di installatore relativa agli impianti cui alla lettera c), comma 2, art.1 del d.m. 37 medesimo “limitatamente alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense”.

Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che, pur prescindendo da ogni concreta valutazione del caso in esame, non possa essere comunque attribuita una abilitazione limitata “alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense”, tenuto conto che l’art.1, comma 2 lettera c, prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese/connesse a quelle di installazione di “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione”.

 

Installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante/ Impianti antincendio

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se l’attività di “installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante” debba necessariamente rientrare nel settore di cui alla lettera g), ovvero se è possibile considerare tale tipo di attività rientrante nei settori di attività di cui alla lettera d.
Al riguardo il Mi.S.E. ha rappresentato che l’attività non concerne la tipologia di impianti ricompresi nella lettera d, comma 2, art.1 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ma rientra tra quelli previsti dalla lettera g, comma 2, art.1 (gli impianti di alimentazione di idranti si innestano in impianti idrici preesistenti e hanno, tra loro, diversa natura).
Peraltro, come il Mi.S.E. ha più volte precisato, in particolare con la lettera circolare 20.2.2004 n.547894, l’abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno. Il Mi.S.E. ha pertanto colto l’occasione per rappresentare che non sarebbe comunque possibile
attribuire un’abilitazione per la lettera g limitatandola all’attività di “installazione tubazione per trasporto acqua fino a cassetta con idrante”.

 

Impianto per l’abbattimento di fumi

È stato chiesto al Mi.S.E di far conoscere se un impianto per l’abbattimento di fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di una cucina di un ristorante (macchinario filtro ad acqua abbattitore di fuliggine, installato su una parete interna del locale cucina, collegato sia all’impianto elettrico che all’impianto idraulico di scarico delle acque, e dotato di tubazioni per la raccolta e la evacuazione dei fumi residuali in
atmosfera) rientri o meno tra gli impianti elencati all’art.1, comma 2 del d.m. 37/2008, e se pertanto la relativa installazione e la realizzazione delle necessarie opere accessorie rientrino o meno nel campo di applicazione della normativa di cui al d.m.37/2008 (e, conseguentemente, debba essere realizzata da un soggetto abilitato),
al fine di stabilire se esercitare o meno l’attività sanzionatoria nei confronti dell’impresa installatrice e del proprietario del ristorante.

Al riguardo il Mi.S.E. ha chiarito che l’impianto in questione, così come descritto (impianto per l’abbattimento di
fumi provenienti dalla combustione della legna del forno di un ristorante), non rientra in nessuna delle categorie di impianti elencate dall’articolo 1 del DM 37/08.
Premesso ciò, ha ritenuto opportuno evidenziare che l’apparecchiatura di filtraggio fumi, come sommariamente descritta nella nota, è alimentata da rete elettrica ed è altresì collegata, per svolgere le funzioni filtranti, anche alla rete idrica.
Conseguentemente ha precisato che, affinché tale impianto possa essere considerato un semplice “apparecchio utilizzatore”, e quindi non rientrare nell’ambito di applicazione del DM 37/08, occorre che si verifichino entrambe le sotto riportate condizioni:
1. Il collegamento elettrico dell’impianto in parola avvenga attraverso una semplice connessione tra una spina ed una presa (punto di collegamento);
2. Il collegamento idraulico avvenga, in ingresso, con una semplice tubazione allacciata ad un rubinetto (punto di collegamento) connesso direttamente all’impianto idraulico, e in uscita, con una semplice tubazione allacciata ad una presa idraulica (punto di collegamento) connessa direttamente all’impianto idrico.

Qualora anche una sola delle due condizioni non trovi realizzazione, a parere del Mi.S.E., l’installazione dell’impianto sopracitato deve considerarsi soggetto all’applicazione del succitato DM e, conseguentemente, deve essere effettuata per mano di soggetti abilitati ai sensi del d.m. 37/2008.

 

Impianti riscaldamento elettrico – pompe di calore, condizionatori

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se ai fini dell’installazione degli impianti di riscaldamento elettrici (climatizzatori/condizionatori) sia necessario o meno che l’impiantista ottenga il riconoscimento anche del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’installazione degli impianti elettrici o se sia sufficiente il solo riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali previsti per l’esercizio dell’attività di installazione degli impianti di riscaldamento.
Il Mi.S.E., al riguardo, ha ritenuto opportuno suggerire alla Camera di commercio proponente di attenersi alle direttive impartite con circolare ministeriale n.3439/C del 27 marzo 1998 (punto 2, lettera b), laddove è stato specificato che “E’ inoltre il caso di precisare che l’eventuale estensione delle abilitazioni ad altre lettere,
indipendentemente dal possesso dei requisiti di legge, non è necessaria qualora questa sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è abilitato. In tali ipotesi non devono pertanto essere concesse ulteriori abilitazioni.

È evidente quindi, per semplificare, che un’impresa installatrice di un impianto termico, per provvedere alla sua alimentazione elettrica non ha bisogno dell’abilitazione di cui alla lettera a) dell’art.1 della legge 46/90, qualora si tratti di una semplice connessione con un impianto elettrico già esistente”.
Pertanto a parere del Mi.S.E. per lo svolgimento dell’attività in parola è necessaria la sola abilitazione allo
svolgimento dell’attività di installazione impianti di cui alla lettera c, comma 2, art.1.

Quanto sopra vale anche, ad esempio, nel caso di scaldabagno elettrici.

 

Installazione climatizzatori contenenti gas fluorurati

Il M.S.E. ha specificato in merito che ai fini dell’esercizio dell’attività di installazione di climatizzatori che contengono F-GAS è necessario che l’interessato sia abilitato all’esercizio dell’attività di cui alla lettera c
(ancorché limitata agli impianti di climatizzazione) di cui all’art.1, comma 2 del d.m. 37/2008, e al contempo sia in possesso del pertinente certificato rilasciato da un Organismo di certificazione (accreditato da ACCREDIA e designato dal Ministero dell’Ambiente medesimo), ai sensi di quanto stabilito dall’art.9 del DPR 43/2012.

 

Allacciamento degli apparecchi utilizzatori di gas

Con il presente parere il Mi.S.E. ha rappresentato che l'attività di ”allacciamento degli apparecchi utilizzatori di gas” rientra nell'ambito di applicazione del d.m.37/08 e dunque può essere svolta esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui alla lettera e) dell’art.1, comma 2 del d.m. in oggetto (impianti per la
distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali).
A comprova di ciò ha ricordato quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del DM 37/08, laddove è espressamente previsto che fanno parte degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas “l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi”.

 

Impianto fognario condominiale

Al Mi.S.E. è stato chiesto di far conoscere se il rifacimento dell’impianto fognario condominiale ricada o meno nel campo di applicazione del DM 37/08, art.1, comma 2, lettera d, e se dunque vada affidato ad impresa abilitata ai sensi del decreto (la quale provvederà, nel caso, a rilasciare - al termine dei lavori - la relativa dichiarazione di conformità).
Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1, il Mi.S.E. ha chiarito che gli impianti oggetto del quesito (impianti di scarico all’interno dell’area condominiale) debbano essere considerati pienamente rientranti nel campo di applicazione del decreto in oggetto, occorrendo, pertanto, all’uopo, la relativa abilitazione sopra
menzionata (con obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità per i lavori effettuati dall’impresa incaricata). Ha altresì precisato che – ovviamente - l’impianto di scarico debba essere considerato assoggettato al DM 37/2008 fino al punto in cui avviene l’allacciamento alla fognatura pubblica.

 

Installazione di isolamenti termici (coibentazione) di tubazioni e canali relativi a impianti di riscaldamento o/e raffrescamento o/e condizionamento o/e climatizzazione

Al riguardo il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno segnalare che se l’impresa si limita ad eseguire le “operazioni di coibentazione” di tubazioni già installate o destinate ad essere installate da “altra impresa abilitata d.m. 37/2008” non è ovviamente necessario che detta impresa debba essere abilitata ai sensi del d.m.37/2008 né che possa far valere l’attività pregressa ai fini del riconoscimento di requisiti, in quanto l’attività dalla stessa esercitata (operazioni di coibentazione) non rientra nel campo di applicazione del decreto medesimo.
La conformità degli impianti sui quali è stata eseguita la coibentazione deve essere “dichiarata” dall’impresa installatrice abilitata che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DM 37/2008, è tenuta a “realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente, ed è responsabile della corretta esecuzione
degli stessi”. È l’impresa installatrice che deve rispondere della scelta dei “prodotti e materiali” utilizzati e delle “abilità delle proprie maestranze” così come risponderà anche della corretta esecuzione della fase di coibentazione delle tubazioni eseguita per l’appunto dall’impresa oggetto di quesito.