La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, più conosciuta come “qualifica FER”, è un argomento che, in questo momento, suscita un grande interesse negli installatori italiani.
Questo accade perché, sempre più, viene riconosciuta dai tecnici l’esigenza di qualificare la propria professionalità, ma anche per timore di non poter più operare in uno degli ambiti attualmente più importanti del mercato.
Ma chi è soggetto agli obblighi di formazione istituiti dal decreto n.28 del 2011 e s.m.i.? Cosa comporta il mancato rispetto di questi obblighi?
È sicuramente necessario fare un po’ di chiarezza sulla questione, perché, nel corso degli anni, le modifiche al provvedimento sono state molte e di particolare rilevanza.
Chiariamo prima di tutto che, ad oggi, i soggetti qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 3. A scanso di equivoci, chiariamo che le lettere sopra citate non indicano il tipo di qualifica professionale assegnata dalla camera di commercio (es. la lettera D per gli impianti idrici e sanitari), ma come tale abilitazione è stata conseguita. Per cui la lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea, la lettera b) si riferisce ai diplomati, la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale e la lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato.
Chi intraprende l’attività risulta quindi automaticamente qualificato con una sola eccezione: coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite titolo di formazione professionale), i quali dovranno seguire uno specifico corso di formazione.
Questo corso è articolato in due fasi: la prima, teorica, concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER, mentre la seconda, teorica e pratica, analizza le caratteristiche delle singole tecnologie.
La struttura del corso è modulare, quindi la prima fase risulta comune a tutti gli indirizzi, mentre la seconda fase è composta da tanti moduli quante sono le macrotipologie impiantistiche individuate dal decreto (Biomasse per usi energetici, pompe di calore, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici).
La durata minima del percorso di formazione è di 80 ore, di cui 20 ore per il modulo comune e 60 ore (di cui almeno 20 di pratica) per i moduli specifici. Al termine del corso è poi prevista una verifica finale volta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste.
Un percorso che risulta quindi decisamente impegnativo, ma che, fortunatamente, può essere abbreviato grazie al riconoscimento di crediti formativi. Tali crediti possono essere riconosciuti, a seconda della Regione, per le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati, attraverso lo svolgimento di attività lavorativa nel settore di riferimento debitamente documentata o il possesso di specifici diplomi professionali.
Questo per coloro che ottengono la qualifica di responsabile tecnico a seguito di un titolo di formazione professionale, ma tutti gli altri?
Come già detto, tutti gli altri sono automaticamente qualificati, ma, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è inserito l’obbligo di aggionamento. Quest’ultimo deve avvenire con cadenza triennale, a decorrere dall’agosto 2013 o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, e deve avvenire attraverso la partecipazione a specifiche attività formative, nella durata minima di 16 ore. Risulta quindi evidente che entro l’agosto 2016, tutti gli operatori che hanno conseguito la “qualificazione FER” (di cui all’art. 15, c. 1 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.), sarebbero tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento. Utilizziamo il condizionale in quanto, sebbene esista uno standard formativo comune, non tutte le regioni hanno ancora approvato il programma di tali corsi e proprio per questo, si parla di uno slittamento della data fatidica al 31 dicembre di quest’anno.
Al momento però la proroga non è certa e per questo Professional Team sta lavorando a pieno ritmo per essere pronta con la formazione obbligatoria entro i termini previsti inizialmente. Chi fosse interessato può già inviare il suo nominativo all’e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., in modo da essere tempestivamente informato appena partiranno le sessioni.
Professional Team