1° gennaio 2015 Finalmente arriva l'obbligo tanto atteso dagli operatori certificati F-GAS ...
Oggi vogliamo fornire chiarimenti relativamente ad un argomento che sicuramente sta a cuore a molti di voi. A partire dal 1° Gennaio 2015 verranno stabiliti limiti inderogabili per l'immissione in commercio dei gas fluorurati, questo è quanto viene affermato nel nuovo Regolamento F-gas (n° 517 del 2014), il cui fine ultimo è la riduzione progressiva delle emissioni di gas fluorurati in ambiente (in particolare, per il nostro settore, gli HFC, IdroFluoroCarburi).
Oltre ai limiti quantitativi, vengono stabilite anche le modalità per l'acquisto e la vendita dei gas refrigeranti fluorurati "HFC", argomento che ha suscitato molti dubbi e perplessità da parte di un cospicuo numero di operatori di settore tanto da suscitare una risposta da parte del Ministero dell'Ambiente.
In caso di vendita, andrà redatta una "dichiarazione d'uso" e andranno creati dei registri, da conservare per almeno cinque anni, che andranno a contenere diverse informazioni tra cui i dati relativi agli acquirenti, tra cui ovviamente il numero della certificazione dell'impresa, il numero di patentino della persona fisica che sta acquistando il prodotto, la quantità e il tipo di refrigerante, ed altro ancora.
Detto questo è oramai chiaro che, dal 1° gennaio 2015, diventerà obbligatoria la certificazione F-GAS per acquistare il gas; alcuni chiarimenti dicono che, nell'ambito dell'impresa certificata, il gas potrà essere acquistato da persona non dotata di patentino purché esibisca la certificazione dell'impresa e dimostri di esserne un dipendente ...
L'argomento è ad oggi abbastanza tortuoso, per chiarezza inseriamo qui di seguito alcune FAQ del Ministero dell'Ambiente:
Domanda 1.
"E' sufficiente l'autocertificazione di colui che ritira gli F-Gas (con n° certificazione aziendale e/o personale) oppure è necessario anche consegnare una copia della certificazione stessa per successiva archiviazione ottica da parte dell'impresa che fornisce gas fluorurati ad effetto serra?"
Risposta 1.
A valle di verifiche effettuate riteniamo che copia della certificazione debba essere da richiesta e inserita su archiviazione ottica, considerato che la stessa deve essere messa a disposizione per un periodo minimo di 5 anni in caso di controlli da parte delle autorità competenti.
Domanda 2.
"La persona ovvero "colui che prende in consegna" il gas refrigerante è colui che ritira fisicamente i recipienti contenenti F-Gas dal banco e/o dal magazzino del rivenditore e/o del distributore (esempio... ritira le bombole e le colloca nel furgone)?"
Risposta 2.
Azienda installatrice. Un dipendente dell'azienda installatrice certificata (ad esempio un magazziniere) può ritirare fisicamente i recipienti contenenti F-Gas presentando la regolare certificazione dell'azienda (e quindi prende in consegna le bombole con quella e non con la certificazione della persona).
Aziende costruttrici di impianti. Nel caso di aziende costruttrici di apparecchiature e impianti che non fanno uso di gas fluorurati al di fuori delle loro unità produttive non è necessario indicare il numero della certificazione (basterà compilare il modello allegato selezionando l'apposita casella).
Utilizzatori finali (supermercati, aziende alimentari, aziende chimiche, ospedali, banche ecc. ecc.). Nel caso di utilizzatore finale non in possesso della certificazione aziendale (CIF), ad esempio un supermercato e/o un'azienda alimentare che acquisti direttamente gas refrigerante, i recipienti non possono essere presi in consegna da personale che non sia in possesso di certificazione personale (PIF); in altre parole i recipienti possono essere soltanto presi in consegna dal personale addetto alla manutenzione interna, che deve obbligatoriamente presentare il patentino del frigorista.
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