ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) OBBLIGATORIO PER DETRAZIONI FISCALI ED AFFITTI

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In certi casi specifici, per accedere al bonus fiscale del 65% secondo la legge di conversione n°90 del 4 agosto 2013 sarà necessaria l'APE "Attestato di Prestazione Energetica". Nello specifico si parla degli interventi relativi alla riqualificazione energetica dell'immobile e dell'isolamento dell'involucro esterno (commi 344 e 345). La redazione dell'APE rientra nelle spese detraibili.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha tracciato una panoramica delle novità introdotte col DL Ecobonus 63/2013 che sostiene andrà ad interessare, a prescindere che l'immobile venga venduto o affittato: nuovi edifici, per i quali l'Attestazione sarà prodotta dal costruttore; le ristrutturazioni e gli immobili pubblici.
L'APE andrà a toccare quelle ristrutturazioni definite "importanti" e quindi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e il risanamento conservativo che supererà il 25% della superficie dell'involucro dell'intera abitazione. Per gli edifici della pubblica amministrazione, con superficie oltre ai 500 metri quadri e sprovvisti di Ape, sarà cura del proprietario o di un Responsabile produrne l'Attestazione Energetica (entro la data del 4 dicembre 2013) che dovrà essere affissa all'ingresso del fabbricato o in altra postazione visibile. La soglia della superficie definita poc'anzi sarà dal 9 luglio 2015 abbassata a 250 metri quadri.

La certificazione energetica fa strada nel nostro Paese dal 2005 con il D.Lgs. 192, modificato ultimamente con il decreto 63/2013 che ha appunto introdotto l'APE, sostituendo l'ACE "Attestato di Certificazione Energetica".
Alcuni notai hanno già respinto l'ACE perché non più rifacente alla Normativa, ma alcuni software per la redazione di questi Attestati non consento la modificazione della denominazione, ed ecco i primi disguidi tecnici e burocratici.
Forniamo un piccolo elenco esemplificativo degli immobili che possono evitare di allegare l'APE nei contratti e negli atti che lo riguardano:

• Fabbricati agricoli che non sono adibiti a residenza e mancanti d'impianti di climatizzazione
• Edifici adibiti a luoghi di culto
• Capannoni per gli attrezzi, legnai, portici etc..

I metodi di calcolo dell'APE si rifaranno al fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale; alla determinazione di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale; alla produzione di acqua calda sanitaria, dell'illuminazione e ventilazione; alla determinazione dell'energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva e l'utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi per il riscaldamento di ambienti e la preparazione di acqua calda sanitaria.
In ultimo, come anticipato all'inizio del nostro articolo, l'APE sarà d'obbligo anche nel caso di contratti di locazione, ma la disciplina non si applica se non si è in presenza di una nuova locazione come appunto un contratto che rinnova, proroga o reitera un precedente rapporto di locazione e ciò risulta una contraddizione del legislatore che vuole applicare così diligentemente le direttive dell'Unione Europea. In caso di violazione di questo obbligo, il proprietario affittuario dell'immobile sarà punito con una sanzione amministrativa compresa tra 300-1800 euro.

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