FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: E' IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato in via definitiva l’Accordo che rivede contenuti, requisiti dei docenti, modalità e durata dei percorsi formativi legati alla sicurezza sul lavoro. Seppur sia previsto un periodo transitorio all’entrata in vigore (24/05/2025) delle nuove indicazioni, è importante fare subito il punto di quelle che sono le novità legate alla formazione sicurezza per il nostro settore.
Non ci sono novità per quanto riguarda i corsi per Addetto Primo soccorso, Addetto antincendio, RLS, per cui continuano a valere le regole adottate fino ad oggi.



QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?

La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono sostanzialmente invariate: 4 ore per la formazione generale e 4/8/12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso/medio/alto.
Classi di rischio che vengono identificate in modo del tutto analogo al precedente Accordo, basandosi sul codice ATECO.

Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni, rimanendo invariata la periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

Importante invece segnalare che la formazione può avvenire in e-learning solo per il modulo generale e per il rischio basso.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?

Come già previsto dalla precedente normativa, il corso integrativo per preposti sarà accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Varia invece la durata della formazione che dovrà essere di 12 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e aggiornamento) in modalità e-learning.

La formazione di aggiornamento diventa più frequente e dovrà essere svolta con periodicità biennale, con una durata minima pari a 6 ore.

I preposti che hanno svolto il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO?

Il nuovo accordo introduce il corso di formazione per i datori di lavoro, con durata di 16 ore. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili (comprese quindi quelle del nostro settore) si dovrà seguire anche il modulo aggiuntivo “cantieri”, di 6 ore. I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025.

I datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP e sono in regola con la relativa formazione, non devono frequentare il corso iniziale, bensì il solo corso di aggiornamento con la consueta cadenza quinquennale.

La durata del corso di aggiornamento è di 6 ore.

QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)?

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro di cui al paragrafo precedente, se intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione, dovrà seguire un modulo comune di 8 ore, valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda. Sono previsti ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:
- Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
- Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore).

Il Modulo integrativo 3: F – Costruzioni è necessario solo per le aziende che hanno dichiarato, tra le attività dell’azienda, anche la realizzazione di opere edili propriamente dette. Per il termoidraulico/elettricista puro, non sarà quindi necessario il modulo aggiuntivo, mentre sarà necessario qualora l’impresa svolga anche opere edili diverse da quelle meramente necessarie all’installazione di impianti.

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DL SPP in modalità e-learning.

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 8 ore, che potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

E’ opportuno precisare che il Datore di Lavoro che svolge il ruolo di RSPP, dovrà seguire, con cadenza quinquennale, sia l’aggiornamento come Datore di Lavoro, sia quello come RSPP, per un totale di 14 ore.


QUALI NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI?

Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati.

Il corso ha una durata minima di 12 ore e si compone di un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.

Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore da svolgere esclusivamente in presenza.

Il nuovo Accordo 2025 prevede inoltre che la formazione pregressa per addetti ai lavori in spazi confinati già svolta sia riconosciuta, purché i contenuti siano conformi a quelli previsti nel nuovo Accordo. In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.