RESPONSABILE TECNICO: QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI?

Chi si affaccia al mondo della termoidraulica valutando la possibilità di aprire una propria impresa, non può fare a meno di pensare al riconoscimento dei requisiti camerali di esperienza ed alla nomina del responsabile tecnico (o dei responsabili tecnici) della propria azienda.


Vediamo quindi di gettare un po’ di luce sulla norma che disciplina questa figura, chiarendo le idee a chi vuole avviare un’attività o a chi quell’attività già la svolge, ma vuole ampliare il ventaglio di servizi offerti.


Il testo a cui fare riferimento è, come sarà noto a molti, il DM 37/2008, che è andato a revisionare la disciplina già introdotta con la legge 46/90. Ma cosa ha previsto il legislatore in merito a quest’argomento?

 


Per prima cosa, il legislatore ha suddiviso (art.1, comma 1 e 2 del D.M. 37/2008) i settori di attività. La suddivisione riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, che sono identificati da lettere secondo il seguente schema:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    B. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
    C. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    D. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    E. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
    F. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    G. impianti di protezione antincendio


Tutte le imprese che esercitano attività di impiantistica (ad eccezione della manutenzione ordinaria o degli uffici tecnici di imprese non installatrici che svolgono le loro attività internamente all’azienda) in uno, o più, dei settori appena citati, devono essere abilitate: a tale scopo, devono denunciare l'inizio attività che interessa alla Camera di Commercio – Ufficio Registro delle Imprese - della provincia nella quale hanno la sede legale, indicando l'indicazione della persona che svolgerà le funzioni di Responsabile Tecnico. Tale persona, che può operare con tale carica per una sola impresa e non può svolgere altra attività continuativa,  dovrà essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali, fissati dalla legge sopraddetta. Tali requisiti possono essere:

  1. Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso un'Università statale o legalmente riconosciuta. Le lauree quinquiennali in Ingegneria, Fisica ed Architettura abilitano all’esercizio dell’attività di impiantistica con  riferimento a tutte le tipologie di impianto (lettere a, b, c, d, e, f, g) indipendentemente dal piano di studi adottato.
    b. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività che si intendono svolgere, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (1 anno per le attività di cui alla lettera D), alle dirette dipendenze di una impresa del settore. A titolo di esempio, sono considerati validi i diplomi di Perito industriale (tutte le lettere a seconda della specializzazione), Tecnico nautico (lettere C/D/G a seconda della specializzazione), Istituti professionali (tutte le lettere a seconda della spacializzazione), ecc. Per un elenco completo si rimanda al sito della Camera di Commercio.
    c. Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (2 anni per le attività di cui alla lettera D). 
    d. Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione in qualità di operaio specializzato.


Precisiamo che i periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d), possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.


Un’ulteriore alternativa per l’ottenimento dei requisiti e che il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari abbiano svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitata del settore per un periodo non inferiore a sei anni (quattro per le attività alla lettera D)


Già così il quadro appare abbastanza complesso e di difficile gestione per chi non sia esperto in materia, tuttavia le cose si complicano ulteriormente nel momento in cui si parla di “abilitazioni limitate”. Il DM 37/08 ammette infatti che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per specifici ambiti di ciascun settore. Questo dipende dai requisiti in possesso del responsabile tecnico, sia in termini di attività lavorativa, sia in termini di formazione.

Di fatto  le “abilitazioni limitate” possono essere ottenute per:
- le attività di cui alla lettera A, per cui, ad esempio, si può essere abilitati per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica” o limitatamente per gli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o per quelli “per l'automazione di porte, cancelli e barriere”. E’ ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti;
- le attività di cui alla lettera B;
- le attività di cui alla lettera C. In questo caso è importante sottolineare che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non può essere scissa rispetto all’intero settore e, pertanto, non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione.


Per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) e G (impianti di protezione antincendio) è invece possibile ottenere solo un’abilitazione piena.


Questo appena presentato è ovviamente solo un quadro generale della questione: per verificare il possesso dei requisiti bisogna valutare caso per caso, in modo da valutare anche la compresenza di più di un requisito. Per simili valutazioni vi invitiamo a rivolgervi alla Camera di Commercio della vostra zona.


Ing. Alfero Daniele
Professional Team