IVA AGEVOLATA 10%: QUANDO E' POSSIBILE USUFRUIRNE

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E’ inutile negare che il comparto dell’edilizia e dell’impiantistica trovi ampio respiro nella disciplina delle agevolazioni fiscali, che incentivano e spingono i contribuenti a realizzare interventi di ristrutturazione che, privati del vantaggio economico, forse non verrebbero realizzati. Ma oltre alle detrazioni, i lavori di ristrutturazione possono beneficiare di un ulteriore facilitazione: l’IVA al 10%.


Questa aliquota non è una prerogativa degli interventi per cui vengono richiesti gli incentivi fiscali, ma può essere applicata indipendentemente da questi ultimi, a condizione di rispettare i presupposti indicati dalla normativa e di rientrare nei seguenti casi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo


Per capire meglio di quali interventi stiamo parlando dobbiamo andare a cercare sul testo delle leggi alcune definizioni. Troviamo quindi che sono definiti "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.


Con "interventi di manutenzione straordinaria", si intendono invece le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.


Quando parliamo di "interventi di restauro e di risanamento conservativo",intendiamo gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Nella pratica, quindi, questi interventi non devono comportare modificazioni dell’identità, della fisionomia, dei volumi, della superficie delle singole unità e della struttura dell’edificio. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

- realizzazione di un bagno in un vecchio edificio al fine di renderlo agibile
- cambio di destinazione d’uso
- ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, interne ed esterne, purchè congruenti con le       caratteristiche dell’edificio
- ripristino e consolidamento degli elementi strutturali, anche con la loro parziale sostituzione se esistono parti crollate
- modifiche planimetriche, anche mediante accorpamenti o frazionamenti delle unità immobiliare purchè non si alterino l’assetto complessivo dell’edificio e le parti comuni
- realizzazione ed integrazione di impianti tecnologici e di servizi igienico-sanitari


Infine, gli "interventi di ristrutturazione edilizia" sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.


Andiamo ora ad analizzare quali sono le regole da rispettare per beneficiare dell’aliquota agevolata.


Nei casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, questa si applica solo a condizione che gli interventi vengano realizzati su immobili residenziali (quindi case di abitazione e non capannoni industriali, rimesse o garage).


Se all’interno del contratto d’appalto, la ditta che esegue i lavori fornisce anche i materiali necessari, anche la cessione di questi ultimi è soggetta all’aliquota del 10%. Un caso particolare è rappresentato però dai “beni di valore significativo”, ovvero:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza.


Per questi oggetti l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. In pratica la situazione viene meglio chiarita dal seguente esempio:

Costo complessivo dell’intervento = €20.000
Costo dei beni significativi = €12.000
Costo della manodopera = €8.000
L’Iva agevolata al 10% si applica:
– sulla manodopera: €8.000 x 10% = €800
– sui beni significativi (differenza tra valore dell’intervento e valore dei beni): €20.000 – €12.000 = €8.000 x 10% = €800

Sulla restante parte, pari ad €4.000, si applicherà l’Iva secondo l’aliquota ordinaria del 22%.


Attenzione! Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori o acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.


Nei casi invece di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per interventi come:
– prestazioni di servizi relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione.
– acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.


Concludiamo specificando che in questi casi, l’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera) e l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.