Se ne è molto parlato ed è ormai certo noto ai più: l’ultima legge di Bilancio, pubblicata lo scorso dicembre, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali BONUS CASA ed ECOBONUS. In realtà la logica e l’obbiettivo delle detrazioni non è cambiato: premiare chi investe in efficientamento energetico ed in ecosostenibilità. Gli interventi agevolabili sono rimasti più o meno gli stessi (a parte alcune eccezioni, come le caldaie a gas), non sono cambiati i soggetti che possono usufruire dell’incentivo, né le regole formali (pagamenti, ricevute, ecc…) da seguire per ottenerlo.
Tuttavia c’è stato un cambiamento di estrema importanza: le percentuali detraibili non sono più le stesse e, soprattutto, non sono più le stesse per tutti, variando a seconda che si tratti di “abitazione principale” o altro tipo di immobile; del numero di persone che compongono il nucleo familiare; del reddito del contribuente. Una questione abbastanza complessa, che ha portato allo stallo di un altro dei pilastri su cui si basavano le detrazioni fiscali: la Dichiarazione all’ENEA degli interventi di efficientamento svolti.
Siamo infatti ben oltre metà Giugno ed il portale che permette di eseguire tale dichiarazione non risulta ancora attivo. Al suo posto, continua a fare bella mostra di sé sugli schermi di tecnici e contribuenti l’avviso con cui L’ENEA ci informa di essere in attesa di chiarimenti da parte degli organismi competenti.
Immaginando l’ansia delle persone desiderose di proseguire con la dichiarazione l’avviso informa anche che tutti i termini per le comunicazioni sono prorogati fino alla messa on-line del portale: il termine dei 90 giorni per la comunicazione decorrerà da quella data.
Niente paura quindi: la dichiarazione si farà quando si potrà, senza il rischio di alcuna sanzione o di perdita della detrazione.
Ma su quest’ultimo punto, nelle ultime settimane è arrivata anche un’interessantissima notizia, servita con un colpo di scena che pare quasi studiato da un regista di fama internazionale: dimenticarsi di eseguire la dichiarazione ENEA non preclude la possibilità di usufruire della detrazione.
Le sentenze n. 12422/2025 e n. 12426/2025 della Cassazione chiariscono infatti che la comunicazione ha solo finalità statistiche e di monitoraggio ambientale, pertanto:
- Il ritardo nell’invio oltre i 90 giorni non comporta la decadenza dell’incentivo;
- Anche l’omissione totale della comunicazione non annulla il diritto alla detrazione, se l’intervento è reale e documentato.
Queste sentenze rafforzano le garanzie per chi accede all’Ecobonus, evitando che semplici dimenticanze procedurali vanifichino investimenti reali in riqualificazione energetica. Per i professionisti del settore (tecnici, consulenti, progettisti), la sentenza rappresenta un invito a rispettare gli adempimenti, ma anche una rassicurazione: eventuali errori formali non compromettono automaticamente il diritto del cliente alla detrazione, se tutta la documentazione tecnica ed economica è corretta.
Attenzione però: non è corretto pensare che tali sentenze annullino l’obbligo della dichiarazione!
La dichiarazione è infatti richiesta dall’Agenzia delle Entrate e, pur non bloccando l’incentivo, andando a bloccare un meccanismo già rodato, l’omissione comporterà sicuramente dei problemi dal punto di vista burocratico: l’AdE potrebbe infatti applicare controlli più completi ed esaustivi per accertare che, effettivamente, tutta la restante documentazione sia presente e conservata correttamente.
Se si desidera che tutto fili liscio quindi, molto meglio eseguire la comunicazione nei tempi previsti, evitando successive perdite di tempo ed eventuali spese aggiuntive.