Vi ricordate della patente a crediti? Per alcuni di voi, quelli più impegnati su cantieri ove vi è compresenza di più aziende e un coordinatore sicurezza, la domanda sembrerà veniale, poiché è un documento che, ormai viene normalmente richiesto insieme alla restante documentazione prima dell’inizio dei lavori. Altri, quelli che operano prevalentemente in situazioni molto più semplici (lavori per privati senza compresenza di altre aziende), probabilmente, nei lunghi mesi trascorsi dallo scorso ottobre ad oggi, si erano quasi dimenticati della sua esistenza.
Ma che apparteniate ad un gruppo o all’altro, il mese di luglio ha portato importanti novità in merito.
L’ispettorato del lavoro ha infatti reso recentemente operativi ulteriori aggiornamenti, che permettono, finalmente, di fare entrare completamente a regime questo strumento: dal 10 luglio scorso, sono infatti disponibili sulla piattaforma digitale dell’INL le nuove funzionalità che permettono la consultazione della Patente a Crediti ai soggetti che ne hanno diritto (titolari della patente o loro delegati; pubbliche amministrazioni; RLS; organismi paritetici; responsabile dei lavori; coordinatori per la sicurezza; soggetti che intendono affidare lavori o servizi alle imprese). I dati consultabili sono, oltre a quelli identificativi dell’azienda, il numero della patente a crediti, la data di rilascio, i crediti residui ed eventuali provvedimenti sospensivi o sanzionatori.
Ma l'aspetto che probabilmente più interessa le imprese è che, sempre dal 10 luglio, è infine possibile fare richiesta per l’ottenimento dei crediti aggiuntivi, riconosciuti in base al possesso di caratteristiche “virtuose” da parte dell’azienda.
Come infatti ricorderete, la dotazione iniziale di ogni patente è di 30 crediti, che possono essere aumentati in base al possesso di specifiche certificazioni attestanti l’attenzione alla sicurezza da parte dell’azienda. Le patenti che verranno richiesta da ora in avanti potranno fare richiesta per il riconoscimento di questi crediti direttamente in fase di iscrizione. Per le patenti a crediti già richieste, si potrà invece procedere con l’integrazione della documentazione, cosa che fino a questo momento non era stata possibile.
Ma quali sono le certificazioni che consentono la richiesta dei crediti aggiuntivi? In questo momento possono essere richiesti i crediti in virtù di:
1. Anzianità iscrizione CCIAA
In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti. Per le imprese iscritte in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio; per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa; i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi) non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, pertanto gli stessi autodichiareranno la data di anzianità con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.
2. Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001
Il rappresentante legale dovrà allegare l’attestato della certificazione. Chiaramente l’attestato andrà aggiornato ad ogni rinnovo dello stesso.
3. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
Il rappresentante legale dovrà allegare l’asseverazione MOG, aggiornandola, anche in questo caso, ad ogni rinnovo.
4. Possesso della certificazione SOA di classifica I o II
Il rappresentante legale dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). L’attestazione SOA andrà aggiornata ad ogni rinnovo.
5. Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici
L’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”.
In tal caso il rappresentante legale potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa, aggiornandola al momento di ogni rinnovo.
Terminiamo specificando un aspetto fondamentale: come fare per richiedere il riconoscimento dei crediti aggiuntivi?
La richiesta deve essere inviata sul sito dell’INL, direttamente dal rappresentante legale o da un delegato. E’ importante far notare che il primo accesso deve necessariamente essere eseguito dal rappresentante legale, che, in tale occasione, potrà indicare il nominativo di un delegato per lo svolgimento delle attività sul portale. Importante specificare inoltre che l’accesso al portale avviene attraverso sistema di riconoscimento dell’identità digitale, utilizzando quindi SPID, CIE o CNS.